(massima n. 1)
In tema di atti persecutori, l'aggravante di aver commesso il reato di stalking ai danni dell'ex coniuge (come anche di persona che è stata legata all'autore del delitto da relazione affettiva) può essere contestata solo "in fatto", non avendo la stessa contenuto valutativo e presupponendo soltanto che siano chiaramente evidenziati nella contestazione i comportamenti dell'agente che hanno coinvolto (o sono stati commessi in danno di) una determinata persona offesa, avente la qualità di coniuge, anche separato o divorziato, oppure di persona che all'autore della condotta sia stata legata da relazione affettiva.