Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Possibile ottenere l’allontanamento dello stalker dal condominio in cui abita anche la vittima?

Possibile ottenere l’allontanamento dello stalker dal condominio in cui abita anche la vittima?
Come noto, è stato di recente introdotto anche nel nostro ordinamento il reato di “stalking”, previsto e disciplinato dall’art. 612 bis c.p.

In base a tale disposizione, “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

La norma prevede, poi, delle circostanze aggravanti (le quali comportano un aumento di pena), nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso “dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa” o “a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità”.

Ma come è possibile tutelarsi nel caso in cui lo stalker risieda in un appartamento del nostro stesso condominio?

In particolare, è possibile richiedere la pronuncia di una misura cautelare che disponga l’allontanamento coattivo dello stalker dall’edificio condominiale?

Proprio su questa questione si è pronunciata la Corte di Cassazione penale, la quale, con la sentenza n. 15906 del 9 aprile 2014, ha fornito alcune interessati precisazioni.

Nel caso di specie, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti di un presunto stalker, ottenendo anche, in via cautelare, da parte del Giudice per le indagini preliminari, la pronuncia di un’ordinanza di allontanamento dalla propria abitazione, in ordine alla quale l’indagato per il reato si opponeva dinanzi al Tribunale per il riesame.

Il Tribunale suddetto, tuttavia, non riteneva convincenti le argomentazioni svolte dal difensore dell’indagato e rigettava la richiesta di riesame della misura cautelare.

L’indagato proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, evidenziando come l’imposizione dell’allontanamento dalla propria casa di abitazione violerebbe il suo “diritto alla genitorialità”, dal momento che gli verrebbe negata la possibilità di vivere assieme alla propria famiglia, la quale si troverebbe ad essere separata, con conseguente violazione della normativa nazionale e internazionale in materia di diritti fondamentali della persona.

La Corte di Cassazione, tuttavia, rigetta l’impugnazione proposta dall’indagato, rilevando come, al fine di opporsi ad una misura cautelare non sia possibile opporre semplicemente l’esistenza di un “diritto alla genitorialità”.

La Cassazione osserva, infatti, come la legge preveda espressamente e dettagliatamente i casi in cui può essere disposta una misura cautelare che limiti la libertà personale dell’indagato, che può essere compressa, appunto, solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge stessa.
La legge stessa, peraltro, prosegue la Corte, tiene in considerazione anche le ipotesi in cui vi possano essere delle condizioni personali che prevalgono sulla stessa possibilità di procedere alla carcerazione (si pensi, per esempio, al fatto di essere in stato di gravidanza o al fatto di avere figli di età inferiore ai 3 anni).

Secondo i Giudici, quindi, non vi è alcuna incompatibilità a priori tra la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa di abitazione e la circostanza di essere genitori, fermo restando che il giudice deve, comunque, valutare che vi sia proporzionalità tra la misura cautelare stessa e i fatti posti a fondamento della richiesta.

Nel caso di specie, tuttavia, la Cassazione ritiene palesemente esistente tale proporzionalità, dal momento che l’allontanamento dall’abitazione appariva come l’unica soluzione possibile, al fine di far cessare i comportamenti molesti del condomino in questione, data la notevole gravità dei fatti emersi nel corso del procedimento.

La Corte di Cassazione, dunque, sulla base di queste considerazione ritiene di rigettare il ricorso promosso dall’indagato per stalking, confermando la misura cautelare adottata dal Giudice per le Indagini Preliminari, dell’allontanamento dall’abitazione.




Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.