(massima n. 1)
In tema di atti persecutori, le condotte moleste possono essere dirette verso soggetti che siano legati alla vittima da un rapporto qualificato di vicinanza, da intendersi non in senso formale, ma come idoneitą della relazione interpersonale, secondo l'"id quod plerumque accidit", a giustificare il verificarsi dell'evento di danno anche nei riguardi della persona offesa.