(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., č sufficiente la realizzazione di uno solo degli eventi alternativamente previsti dalla norma (mutamento delle abitudini di vita, stato di ansia o paura per l'incolumitā propria o di un prossimo congiunto), non essendo necessario il verificarsi contemporaneo di tutti gli eventi.