Cass. pen. n. 12601/2026
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità ex artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., il motivo che denunci promiscuamente, in forma cumulativa e perplessa, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, senza specificare, per ciascun profilo e per i singoli segmenti della decisione impugnata, quale vizio di motivazione si intenda dedurre, non potendosi demandare al giudice di legittimità la rielaborazione del ricorso al fine di estrarne le censure utilmente scrutinabili
Cass. pen. n. 4613/2026
In tema di opposizione a decreto penale di condanna, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione previste dall'art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell'impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che osta all'estensione della disciplina delle impugnazioni sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l'equiparazione dell'opposizione all'atto di impugnazione, che va operata in quanto compatibile con il "favor oppositionis").
Cass. pen. n. 40243/2025
In tema di impugnazioni, non può essere ritenuta la genericità di un motivo di appello in ragione dell'omessa deduzione di un punto non sviluppato nella sentenza impugnata, posto che la cd. "specificità estrinseca" consiste nella correlazione tra i motivi di gravame e le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della decisione impugnata.
–
In tema di impugnazioni, la regola sancita dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. non è applicabile al ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'atto di gravame perché non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., trattandosi di decisione "in rito", non assimilabile a una sentenza di proscioglimento.
Cass. pen. n. 39774/2025
Il ricorso in Cassazione che non rispetta i requisiti di specificità dei motivi, secondo quanto stabilito dagli articoli 581, comma 1, e 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, è inammissibile.
Cass. pen. n. 40676/2025
In tema di impugnazioni, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su vizi di motivazione dedotti prima del deposito del provvedimento impugnato, anche nel caso in cui tali vizi trovino successiva e fortuita corrispondenza nella motivazione depositata, non essendo ammissibile una sanatoria "ex post", neppure mediante motivi nuovi, cui si trasmette il vizio radicale dell'impugnazione originaria. (Conf.: n. 2133 del 1989, Rv. 183354-01; n. 1658 del 1984, Rv. 167956-01).
Cass. pen. n. 3310/2025
La causa di inammissibilità dell'appello prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., derivante dalla mancata dichiarazione o elezione di domicilio contestuale alla proposizione del gravame o riportata in esso, può essere sanata dalla rinnovazione della notifica e dalla sua accettazione da parte del difensore, una volta raggiunto lo scopo della norma di garantire la vocatio in ius dell'imputato appellante.
Cass. pen. n. 38809/2025
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui la critica sia limitata ad una soltanto delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, nel caso in cui queste siano autonome ed autosufficienti.
Cass. pen. n. 34657/2025
In tema di impugnazioni, il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente di depositare uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, non trova applicazione con riguardo al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'atto di appello, pronunciata "de plano" ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 31667/2025
Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza di misura cautelare personale è inammissibile quando i motivi dedotti siano manifestamente infondati o privi della specificità necessaria ex artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., limitandosi a riproporre questioni già correttamente definite dal tribunale.
Cass. pen. n. 25960/2025
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui richiede al difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza il deposito a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, poiché la norma non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge, e non introduce una irragionevole disparità di trattamento tra il difensore di ufficio e quello di fiducia dell'imputato giudicato in assenza.
Cass. pen. n. 23680/2025
La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come modificata dall'art. 2, comma 1, lettera o), legge 9 agosto 2024, n. 114 - che non richiede più, in caso di impugnazione proposta dal difensore di fiducia, l'onere di allegare uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato -, si applica alle impugnazioni proposte a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ossia dal 25 agosto 2024.
Cass. pen. n. 22378/2025
In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto del gravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.
Cass. pen. n. 22027/2025
In tema di impugnazioni, è inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., l'atto di impugnazione cui siano state meramente allegate dal difensore le riproduzioni fotografiche del mandato a impugnare, contenente l'elezione di domicilio dell'imputato, nonché la carta di identità di questi e la ricevuta della spedizione postale con cui il plico gli era stato trasmesso, posto che la predetta documentazione - se non autenticata né recepita, "per relationem" o per incorporazione, come parte integrante dell'atto di impugnazione - non offre garanzia alcuna della provenienza.
Cass. pen. n. 30543/2025
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.
Cass. pen. n. 27386/2025
In tema di impugnazioni, opera anche nei confronti dell'appellante in regime di detenzione domiciliare la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio contestualmente alla proposizione del gravame, posto che tale misura alternativa, presupponendo l'avvenuta scarcerazione del sottoposto e trovando esecuzione fuori dagli istituti penitenziari, non elide l'onere imposto dall'indicata disposizione.
Cass. pen. n. 20867/2025
In caso di imputato presente mediante difensore munito di procura speciale per riti alternativi, non si applica l'art. 581, comma 1-quater c.p.p., bensì il comma 1-ter, aggiungendo che l'elezione di domicilio contenuta nella nomina a difensore, sottoscritta dall'imputato e trasmessa via PEC con firma digitale del difensore, è valida e non necessita di autenticazione, sicché l'inammissibilità dell'appello pronunciata in difetto di tali presupposti è illegittima.
Cass. pen. n. 15278/2025
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito da parte dell'appellante della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non opera nei confronti dell'appellante minorenne sottoposto al collocamento in comunità, trattandosi di misura avente natura detentiva.
Cass. pen. n. 13168/2025
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sia nel testo originario, sia nella versione vigente a decorrere dal 25 agosto 2024, data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, opera con esclusivo riferimento alle impugnazioni proposte, nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza, dal solo difensore ex art. 571, comma 3, cod. proc. pen. e non anche alle impugnazioni proposte dall'imputato personalmente o a mezzo di procura speciale ai sensi dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., a prescindere del fatto che quest'ultimo fosse presente o assente nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza impugnata.
Cass. pen. n. 15953/2025
L'obbligo" di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali la "attendibilità intrinseca" dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblico ministero, su cui grava l'onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellato art. 581 c.p.p., (b) siano "decisive" per la valutazione della responsabilità. L'obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui contenuti siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma: in relazione a tali testimonianze la rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che potrà esercitarla nel rispetto delle regole previste dai primi tre commi dell'art. 603 c.p.p.
Cass. pen. n. 18584/2025
La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge n. 114 del 9 agosto 2024, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
Cass. pen. n. 14453/2025
In tema di impugnazioni, il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, legge 9 agosto 2024, n. 114, a mente del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, contenente dichiarazione o elezione di domicilio, si applica, per il principio del "tempus regit actum", alle impugnazioni del difensore di fiducia dell'imputato assente, proposte anteriormente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della novella.
Cass. pen. n. 12613/2025
In tema di impugnazioni, il mandato speciale previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, conferito ad uno solo dei due precedenti difensori di fiducia, non può essere interpretato come revoca implicita dell'altro difensore di fiducia in precedenza nominato.
Cass. pen. n. 13097/2025
Il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - vigente "ratione temporis" - non è richiesto nel caso in cui l'imputato sia internato in REMS, trattandosi di condizione detentiva equiparabile a quella dell'internato in istituto penitenziario e dovendo conseguentemente le notificazioni nei suoi confronti essere eseguite mediante consegna a mani proprie.
Cass. pen. n. 2154/2024
L'onere per l'imputato di depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con l'atto di impugnazione, introdotto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., deve essere interpretato in modo da non privare indebitamente il ricorso della parte assistita di efficacia, soprattutto quando tale elezione risulti documentalmente nel procedimento precedente.
Cass. pen. n. 45842/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante e venga assistito da un difensore d'ufficio, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.
Cass. pen. n. 140/2024
La novella ex art. 2, lett. o), L. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - che ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. - non si applica alle impugnazioni, come quella in esame, presentate prima della sua entrata in vigore; b) ai fini dell'ammissibilità di un'impugnazione rientrante nel regime ante novella, non è sufficiente che in atti vi sia una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, ma è necessario che l'atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. In particolare, quanto a quest'ultimo aspetto, la Cassazione, nella sentenza qui commentata, ha rilevato come l'interpretazione letterale dell'informazione provvisoria delle Sezioni Unite e, precisamente, dell'utilizzo della congiunzione "e", non possa avere altro significato che quello secondo cui, ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter c.p.p. ed in mancanza di una nuova elezione di domicilio rilasciata all'atto della presentazione dell'impugnazione e sottoscritta dall'imputato, possa anche essere sufficiente il richiamo espresso ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio all'interno dell'impugnativa, ma sempre che lo stesso impugnante precisi altresì la sua collocazione nel fascicolo processuale.
Cass. pen. n. 7392/2024
Ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, il difensore di ufficio che propone ricorso per cassazione è tenuto a depositare specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. Tale obbligo non si applica al difensore di fiducia.
Cass. pen. n. 44829/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto, a qualsiasi titolo, a detenzione in luogo diverso dagli istituti penitenziari.
Cass. pen. n. 13808/2024
Per la corretta proposizione dell'atto di appello dell'imputato, l'onere del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche mediante il richiamo specifico ed espresso, contenuto nello stesso atto di impugnazione, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo processuale, purché tale richiamo consenta l'immediata ed inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
–
La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
Cass. pen. n. 1937/2024
In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.
Cass. pen. n. 41411/2024
Nell'ambito delle impugnazioni penali, il mancato deposito contestuale della dichiarazione o elezione di domicilio, richiesto a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., comporta necessariamente l'inammissibilità del gravame, anche se l'elezione di domicilio viene effettuata successivamente ma prima dell'inizio del giudizio di impugnazione. La disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che impone la contestualità del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio al momento della presentazione dell'impugnazione, si applica anche alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e fino alla sua abrogazione.
Cass. pen. n. 37668/2024
In tema di impugnazioni, l'inammissibilità dell'appello ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non può essere dichiarata senza avere previamente verificato la concreta idoneità del domicilio dichiarato o eletto, ai fini della regolare notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio.
Cass. pen. n. 45541/2024
In tema di impugnazioni, è inammissibile l'appello depositato in via telematica dal difensore di imputato giudicato in assenza, qualora la copia informatica dello specifico mandato ad impugnare, previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sia priva della autenticazione del difensore effettuata con firma digitale ovvero altra firma elettronica qualificata.
Cass. pen. n. 40795/2024
Non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. l'indicazione, pur se con l'uso di formule non sacramentali, del domicilio di fatto nel corpo della procura ad impugnare, sottoscritta dal ricorrente (nella specie genitore esercente la potestà su imputato minorenne), autenticata dal difensore e depositata contestualmente all'atto di appello, posto che tale atto costituisce espressione della volontà di ricevere le notificazioni o le comunicazioni presso tale domicilio ed è riferibile, senza incertezze, al soggetto interessato.
Cass. pen. n. 38237/2024
In caso di procedimenti in absentia, l'atto di appello deve essere accompagnato da uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello, in conformità a quanto previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; in mancanza di tale requisito, l'appello è inammissibile.
Cass. pen. n. 33217/2024
In tema di impugnazioni, l'appello avverso una decisione penale deve necessariamente contenere le specifiche delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste, ai sensi del novellato art. 581 c.p.p., pena l'inammissibilità dell'impugnazione. Tuttavia, nel contesto della c.d. Riforma Cartabia, le richieste relative all'applicazione di sanzioni sostitutive più favorevoli possono essere presentate non solo con l'atto d'appello o con i motivi nuovi, ma anche nel corso dell'udienza di discussione in appello, in ossequio alla disciplina transitoria dell'art. 95 D.Lgs. n. 150 del 2022.
Cass. pen. n. 33122/2024
La disposizione di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., ha lo scopo di garantire che la celebrazione delle impugnazioni avvenga solo quando sia certa la conoscenza della sentenza da parte dell'imputato e la sua volontà di impugnarla, risultabile anche da un mandato difensivo che specifichi chiaramente il procedimento interessato e sia rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
Cass. pen. n. 32984/2024
Ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio in grado di appello deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l'elezione di domicilio parte integrante dell'atto di impugnazione, donde è ben possibile che l'autenticazione della firma apposta in calce all'elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell'atto di impugnazione.
Cass. pen. n. 29185/2024
In tema di impugnazioni, il deposito dell'elezione di domicilio a norma dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avvenuto unitamente alla proposizione dell'appello, trasmesso a mezzo PEC dal difensore, rende tale elezione parte integrante dell'atto di gravame, sicché l'autenticazione della firma apposta dall'imputato deve intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale dell'appello da parte del difensore.
Cass. pen. n. 30636/2024
L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non è applicabile all'imputato detenuto per causa diversa da quella per cui si propone l'appello. In tali casi, infatti, le notificazioni devono essere eseguite a mani proprie dell'imputato presso l'istituto di detenzione, conformemente all'art. 156 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 34045/2024
La mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio, come prescritto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., comporta l'inammissibilità della stessa. Tuttavia, tale dichiarazione o elezione può risalire anche alla fase precedente, purché venga depositata con l'atto di impugnazione.
Cass. pen. n. 35850/2024
L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, deve essere interpretato evitando eccessi formalistici che potrebbero svuotare di effettività il diritto di accesso alla giustizia e di impugnazione dell'imputato. È necessario che vi sia proporzionalità tra la violazione della norma procedurale e la sanzione processuale applicata, considerando che la celerità del processo deve coniugarsi con la tutela primaria dei diritti dell'imputato.
Cass. pen. n. 33010/2024
La disposizione di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., ha lo scopo di garantire che la celebrazione delle impugnazioni avvenga solo quando sia certa la conoscenza della sentenza da parte dell'imputato e la sua volontà di impugnarla, risultabile anche da un mandato difensivo che specifichi chiaramente il procedimento interessato e sia rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
Cass. pen. n. 30589/2024
In tema di impugnazioni, la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non si applica se il processo si è svolto in assenza dell'imputato in difetto delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 26458/2024
L'esistenza del contrasto interpretativo nella giurisprudenza sulla questione relativa all'applicabilità dell'art. 581 comma ter c.p.p ai fini della notificazione del decreto citatorio a giudizio rende necessaria la rimessione alle Sezioni Unite per risolverlo definitivamente.
Cass. pen. n. 36036/2024
In tema di impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso di ricorrente sottoposto alla detenzione domiciliare, anche per "altra causa", non opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 24052/2024
In tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l'unificazione "quoad poenam" ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio.
Cass. pen. n. 2774/2024
In tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve essere depositata contestualmente all'atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicchè la sua successiva allegazione, pur se in data antecedente all'inizio del giudizio di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame.
Cass. pen. n. 21086/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che richiede il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa.
Cass. pen. n. 24902/2024
In tema di impugnazioni, la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è applicabile all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, ove lo stato detentivo non sia noto al giudice che procede, posto che, in tal caso, difettando la condizione prevista dall'art. 156, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni devono avvenire con le forme ordinarie e non con quelle stabilite dal citato art. 156 cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, Corte Appello L'Aquila, 08/02/2024)
Cass. pen. n. 25419/2024
In tema di impugnazioni, non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente di rilasciare uno specifico mandato a impugnare dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "de plano" dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 30716/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, richieste ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'imputato sottoposto a misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
Cass. pen. n. 23275/2024
L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto. (Fattispecie relativa all'elezione di domicilio presso il difensore effettuata da imputato detenuto, sempre presente nel giudizio di primo grado).
Cass. pen. n. 28912/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica anche nel caso in cui il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza ricorra per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata "de plano" per la mancata allegazione allo stesso della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. (In motivazione la Corte ha reputato irrilevante che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. faccia esclusivo riferimento all'impugnazione delle sentenze, poiché l'ordinanza in questione, emessa ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., riveste, al pari delle sentenze, carattere definitorio del giudizio di cognizione).
Cass. pen. n. 23520/2024
Le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter ed 1-quater, c.p.p., non si applicano all'opposizione a decreto penale di condanna.
Cass. pen. n. 21930/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere personalmente sottoscritta dall'imputato al fine di consentire l'inequivoca individuazione del luogo della notifica. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto sufficiente il generico richiamo del luogo di domiciliazione nell'atto di appello, che non recava la firma dell'imputato).
Cass. pen. n. 20318/2024
In tema di impugnazione avverso sentenza emessa nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen, deve essere depositato contestualmente all'atto di appello, sicché la sua successiva allegazione determina l'inammissibilità del gravame, anche nel caso in cui il termine per impugnare non sia ancora decorso.
Cass. pen. n. 25935/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.
Cass. pen. n. 28028/2024
In tema di impugnazioni, l'omessa o errata indicazione degli elementi indicati dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen. determina l'inammissibilità del gravame solo nel caso in cui renda incerta l'individuazione dell'atto impugnato. (Fattispecie relativa a rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso al quale era allegata procura speciale che indicava erroneamente il numero del procedimento e la data del provvedimento).
Cass. pen. n. 22287/2024
La dichiarazione o l'elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è funzionale alla "vocatio in iudicium" e, a condizione che sia depositata unitamente all'atto di appello, può essere anche antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione postula un requisito limitativo dell'accesso alla impugnazione non previsto, in violazione del principio di legalità della procedura.
Cass. pen. n. 26510/2024
In tema di impugnazioni, opera anche nei confronti dell'appellante in regime di detenzione domiciliare la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio contestualmente alla proposizione del gravame, posto che tale misura alternativa, presupponendo l'avvenuta scarcerazione del sottoposto e trovando esecuzione fuori dagli istituti penitenziari, non elide l'onere imposto dall'indicata disposizione.
Cass. pen. n. 24922/2024
In tema di impugnazioni avverso sentenze emesse nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dev'essere depositata, a pena d'inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronunzia della sentenza impugnata.
Cass. pen. n. 14895/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'adempimento, richiesto a pena di inammissibilità, al momento del deposito dell'impugnazione, conserva efficacia nell'ipotesi in cui, prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sia intervenuta la scarcerazione dell'appellante).
Cass. pen. n. 17055/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio effettuata per la notifica della citazione di primo grado, secondo la nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., non si estende ai gradi successivi essendo necessario, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, che venga consapevolmente rinnovata, contestualmente all'impugnazione delle parti private e dei difensori, la volontà dell'imputato. (Fattispecie in cui uno dei ricorrenti, al momento della proposizione dell'appello, era sottoposto alla detenzione domiciliare).
Cass. pen. n. 19547/2024
In tema di impugnazioni, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza appellata, atteso che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado di giudizio non ha più valenza illimitata, sicché l'interessato è tenuto a depositare, con l'impugnazione, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, eventualmente confermando quella in precedenza resa, sì da darle attualità ai fini della proposizione del gravame.
Cass. pen. n. 15430/2024
In tema di giudizio di appello, è illegittima, in quanto viola il principio devolutivo, la statuizione con cui, in riforma della decisione impugnata dal solo imputato con motivi non attinenti al trattamento sanzionatorio, sia sciolto, "ex officio", il vincolo della continuazione riconosciuto in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale era stata sciolta d'ufficio la ritenuta continuazione tra delitti e contravvenzioni).
Cass. pen. n. 21005/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, non può essere dallo stesso dichiarata in esito ad essa, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo personalmente all'imputato.
Cass. pen. n. 13714/2024
In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente).
Cass. pen. n. 28659/2024
In tema di impugnazioni, l'atto di appello sprovvisto della dichiarazione o elezione di domicilio risulta inammissibile anche nel caso in cui, in pendenza del termine per impugnare, sia depositato un ulteriore atto di appello cui sia allegata la dichiarazione o elezione di domicilio, risolvendosi quest'ultimo nella mera ripetizione di quello originario, finalizzata, attraverso l'indicata allegazione, ad eludere la "ratio" del disposto di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 16480/2024
Non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la lettura costituzionalmente orientata data alla disciplina in esame, funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative col diritto di accesso al giudice, previsto dall'art. 6 della Convenzione).
Cass. pen. n. 15666/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.
Cass. pen. n. 21940/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.
Cass. pen. n. 8294/2024
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.
Cass. pen. n. 9426/2024
In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto del gravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli oneri di allegazione previsti, a pena d'inammissibilità, dalla norma non operano per l'impugnazione avverso le ordinanze, pur se impugnate unitamente alla sentenza, ex art. 586 cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 15865/2024
In tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, la nomina del difensore di fiducia contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata contestualmente all'impugnazione non è equipollente allo specifico mandato richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., poiché la mera nomina non conferisce al difensore la legittimazione a impugnare.
Cass. pen. n. 7020/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi.
Cass. pen. n. 6588/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 4800/2024
Nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l'anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invariato per un difetto di coordinamento.
Cass. pen. n. 8014/2024
Nel caso di imputato non processato "in absentia", la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti.
Cass. pen. n. 3118/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dai suoi assistiti nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza).
Cass. pen. n. 4342/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa.
Cass. pen. n. 3365/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge.
Cass. pen. n. 8607/2023
La dichiarazione o elezione di domicilio di cui al comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., deve essere effettuata dopo la pronuncia del provvedimento da impugnare. È vero, infatti, che soltanto nel comma 1-quater è espressamente disposto che il mandato ad impugnare, contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio, debba essere successivo alla sentenza impugnata, ma la finalità delle previsioni del comma 1-ter e del comma 1-quater è identica, ovvero quella di evitare impugnazioni che sono proposte senza che il diretto interessato ne sia a conoscenza.
Cass. pen. n. 2323/2023
In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori. (In motivazione la Corte ha precisato che non è invece necessaria la contestuale dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ove il ricorso sia proposto da un difensore di fiducia abilitato alla difesa davanti alla Corte di cassazione, perché in tal caso all'imputato non è dovuta la notificazione dell'avviso di udienza).
Cass. pen. n. 51718/2023
La nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2023, art. 33, comma 1, lett. d), ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 150 del 2023 - che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - non opera sia nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto per il reato per cui si procede, sia che risulti ristretto per altra causa, dovendo in ogni caso essere privilegiata la notifica a mani proprie anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio. Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non ha documentato quanto ha asserito e, in particolare, nè che abbia depositato alla matricola della casa circondariale dove era detenuto la nomina fiduciaria con l'elezione di domicilio, nè soprattutto lo stato di detenzione per altra causa, che avrebbe comunque imposto la notifica della citazione in appello a mai proprie rendendo inutile la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Anzi, risulta dagli atti che all'udienza del 17/1/2023 in cui fu pronunciata la sentenza di primo grado l'imputato era libero assente.
Cass. pen. n. 4606/2023
In tema di impugnazioni, le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. sono applicabili all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, stante la riferibilità dell'art. 161, comma 3, cod. proc. pen. al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione.
Cass. pen. n. 25/2023
L'opposizione al decreto penale di condanna, pur rientrando nella categoria delle impugnazioni, gode di peculiarità tali che escludono l'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. in quanto la necessità di uno specifico mandato ad impugnare è limitata dalla norma alla sola ipotesi dell'imputato rispetto al quale si sia proceduto in assenza, istituto estraneo al procedimento per decreto in quanto il provvedimento viene emesso de plano.
Cass. pen. n. 11726/2023
Non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia della inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l'applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Cass. pen. n. 48473/2023
La nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 33 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica anche al ricorso per cassazione, attesa l'esigenza - desumibile anche dalla legge delega – di assicurare la celebrazione del giudizio nei confronti dell'imputato assente "consapevole" anche nel grado di legittimità, con conseguente onere di far dotare il difensore di specifico mandato ad impugnare per cassazione rilasciato dopo la pronuncia di appello.
Cass. pen. n. 6993/2023
In tema di impugnazioni, non trova applicazione nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione la Corte ha affermato che tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale di tali parti, rinvenibile negli artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 51273/2023
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.
Cass. pen. n. 47945/2023
In tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ancora l'applicabilità del nuovo regime previsto dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione.
Cass. pen. n. 46690/2023
In tema di impugnazioni, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in mancanza di indici normativi contrari, si applica anche al ricorso per cassazione, collocandosi la menzionata disposizione tra le norme generali sulle impugnazioni, sicché, ove la sentenza oggetto d'impugnativa sia stata pronunciata in data successiva al 30 dicembre 2022, è necessario lo specifico mandato in essa previsto per proporre ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 46232/2023
In tema di restituzione nei termini ex art. 175 cod. proc. pen., anche a seguito dell'introduzione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che, per la proposizione dell'appello, impone il rilascio di mandato al difensore e l'elezione di domicilio, non costituisce causa di forza maggiore la detenzione per altra causa dell'imputato che risulti difeso d'ufficio, essendo allo stesso consentito l'assolvimento di tale adempimento mediante dichiarazione formalizzata anche all'interno della casa circondariale, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 47327/2023
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non consegue alcuna lesione ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare).
Cass. pen. n. 47927/2023
In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che l'onere di allegare all'atto di impugnazione l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto anch'esso a pena di inammissibilità, opera nel solo caso in cui l'impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio e, quindi, solo qualora si presenti un atto di appello, a nulla rilevando che l'impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio).
Cass. pen. n. 46790/2023
In tema di impugnazioni, alle sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022, come nel caso di specie, è applicabile, come prevede il D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 89 la novella dell'art. 581 c.p.p., comma 1-quater, introdotta dal citato D.Lgs., secondo cui il difensore dell'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza deve depositare specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato dopo la sentenza impugnata. Tale disposizione riguarda anche la proposizione del ricorso per cassazione. (Nel caso in esame, osserva la S.C., in cui l'imputato è stato assente in primo grado e non ha partecipato al grado di appello, il difensore non ha depositato il suddetto mandato. Nè può supplire a tale incombente, previsto dalla novella disposizione a pena di inammissibilità del ricorso, la dichiarazione irrituale del difensore di impugnare la sentenza "unitamente" al suo assistito. In tal caso infatti difetta la presenza, a corredo della impugnazione, della firma autenticata dell'imputato, che consenta di attribuire a quest'ultimo lo specifico mandato ad impugnare).
Cass. pen. n. 46831/2023
Il complesso delle disposizioni contenute nell'art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater risulta coerente con la finalità di garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del giudizio di impugnazione. E ciò accade sia per l'imputato presente, come anche per quello assente nel grado di giudizio precedente, che quanto a tale profilo sono in situazione di parità. L'onere di elezione o dichiarazione di domicilio, in funzione del giudizio di impugnazione che si va a promuovere, ha una evidente e plausibile funzione ulteriore, quella di consentire per entrambi la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che è il primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all'imputato, come è per gli altri atti introduttivi, ai sensi dell'art. 157-ter c.p.p., commi 1 e 3, e art. 601 c.p.p. esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto.
Cass. pen. n. 49799/2023
In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all'illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 43718/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine.
–
In tema di impugnazioni, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica anche al ricorso per cassazione, in quanto la menzionata disposizione, collocata tra le norme generali sulle impugnazioni, predispone un regime funzionale a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione, cui deve ritenersi informato anche il giudizio per cassazione.
Cass. pen. n. 46077/2023
I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a). Va, in proposito, ribadito che in materia di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare "motivi nuovi" o "aggiunti" incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma risultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto i "motivi nuovi" o "aggiunti" con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, non anche quelli con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione.
Cass. pen. n. 41309/2023
In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole". (Fattispecie relativa ad appello "a trattazione scritta" celebrato ante-riforma "Cartabia").
Cass. pen. n. 40824/2023
In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità al ricorso per cassazione del disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui è stabilito che il prescritto specifico mandato a impugnare deve contenere "la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", posto che nel giudizio di legittimità non è prevista la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato.
–
In tema di rescissione del giudicato, il difensore che abbia depositato specifico mandato a impugnare, ex art. 581 comma 1-quater, cod. proc. pen., rilasciato dopo la sentenza di primo grado pronunziata in assenza dell'imputato, non è tenuto, nel proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia rigettato la richiesta di rescissione, a depositare un ulteriore mandato rilasciato dopo la pronuncia del giudice di secondo grado, posto che la finalità della citata disposizione, consistente nell'assicurare che l'impugnazione sia proposta solo quando l'imputato abbia effettiva conoscenza della sentenza pronunciata in sua assenza e che sussista la volontà di impugnarla, è realizzata con il deposito del solo specifico mandato a impugnare la sentenza pronunciata in assenza.
Cass. pen. n. 38442/2023
In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU.
Cass. pen. n. 39166/2023
In tema di impugnazioni, sono applicabili al ricorso per cassazione, proposto dall'imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha illustrato, a fondamento della propria decisione, che tale norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione; che essa non può essere intesa nel senso di consentire l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello; che è funzionale a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione).
Cass. pen. n. 37789/2023
In tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 àncora l'applicabilità del nuovo regime previsto agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva dichiarato tardivo l'appello avverso una sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022, con termine per il deposito della motivazione successivo a tale data, sul rilievo che non fosse applicabile l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 43523/2023
In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellati dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si applicano al ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse nel giudizio di esecuzione.
Cass. pen. n. 41858/2023
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova disposizione costituisce, per collocazione sistematica, norma generale sulle impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell'imputato al momento della proposizione del gravame).
Cass. pen. n. 29321/2023
In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare dell'adempimento previsto, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione e, pertanto, non applicabile analogicamente alle impugnazioni cautelari.
Cass. pen. n. 22140/2023
In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio.
Cass. pen. n. 31699/2023
Spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, non potendo ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza.
Cass. pen. n. 21432/2023
In tema di impugnazioni, è inammissibile per difetto di specificità delle richieste, ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'impugnazione di un punto autonomo della decisione gravata che non sia stata proposta attraverso la deduzione di una specifica e autonoma richiesta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata con il motivo con cui si lamentava l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, trattandosi di autonomo punto della decisione).
Cass. pen. n. 20581/2023
In tema di ricorso per cassazione, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen., i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione.
Cass. pen. n. 33355/2022
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.
Cass. pen. n. 34504/2018
Il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame.
Cass. pen. n. 8825/2017
L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
Cass. pen. n. 6903/2017
La sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico.
Cass. pen. n. 7994/2015
In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c), e 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la S.C. ha ulteriormente evidenziato che, in mancanza di uno specifico motivo, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio alla riduzione della pena, anche perchè la facoltà riconosciutagli dal quinto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. è circoscritta all'applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicate).
Cass. pen. n. 5619/2015
In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame può essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo.
Cass. pen. n. 4184/2015
I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione. A tal fine costituiscono distinte statuizioni la questione relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario e quella inerente la configurabilità dell'aggravante del danno di speciale gravità, ex art. 219 l. fall., oggetto di motivo nuovo proposto in sede di legittimità. (Fattispecie in cui la difesa aveva sostenuto che la richiesta di assoluzione dell'imputato proposta con l'atto di appello ricomprendeva implicitamente anche la contestazione dell'aggravante del danno di speciale gravità, ritenuta dal giudice di primo grado; la S.C. ha ritenuto la diversità della statuizione sulla predetta aggravante rispetto a quella relativa all'affermazione di responsabilità, ritenendo la prima oggetto di motivo di ricorso proposto per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, inammissibile).
Cass. pen. n. 42841/2014
In tema di impugnazioni, la specificità necessaria per la valida formulazione dei motivi di appello deve essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, in considerazione della natura del mezzo proposto, avente natura di gravame di tipo devolutivo, atto a provocare un nuovo esame del merito, in relazione al quale è sufficiente che la parte indichi i punti della sentenza di primo grado da riesaminare e le ragioni della richiesta.
Cass. pen. n. 37392/2014
In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte. (Fattispecie in cui l'imputato, condannato per il reato - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 c.p., aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e l'applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed indistinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell'ambiente carcerario).
Cass. pen. n. 18746/2014
L'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonchè del principio del "favor impugnationis". (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la genericità dell'appello va valutata confrontando le censure articolate nell'impugnazione con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato).
Cass. pen. n. 13446/2014
Il motivo d'appello è inammissibile per mancanza di specificità quando la deduzione che lo sorregge, in sé considerata (e quindi prescindendo dalla motivazione del provvedimento impugnato), non è pertinente al caso concreto e non è formulata in termini tali da indicare al giudice di secondo grado la direzione verso la quale deve indirizzarsi la sua verifica autonoma e da consentire al medesimo, sulla base di quanto dedotto, un apprezzamento tendenzialmente idoneo ad orientare la decisione del punto devoluto.
Cass. pen. n. 8345/2014
In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale ancorché la difesa nell'atto di impugnazione avesse dedotto, in relazione alla pena irrogata, la mancata applicazione del minimo edittale e della più mite e favorevole pena pecuniaria prevista in alternativa all'arresto)
Cass. pen. n. 6609/2014
È ammissibile l'appello quando la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati, indicandone le ragioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato l'ordinanza che dichiarava inammissibile per genericità l'appello del ricorrente, con il quale era stata richiesta la derubricazione del reato nell'ipotesi tenue prevista dall'art. 648 comma secondo cod. pen.).
Cass. pen. n. 51738/2013
È inammissibile l'atto di appello che, pur individuando il punto della sentenza censurato che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello nonché la diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame, sia privo dell'indicazione dei motivi di dissenso rispetto alla decisione appellata.
Cass. pen. n. 28269/2009
È legittimo il provvedimento con il quale il tribunale, nell'esaminare l'appello contro la decisione del giudice che abbia respinto l'istanza di revoca di misura cautelare (nella specie obbligo di dimora), richiami, facendola propria, la motivazione della decisione in precedenza emessa ed avente ad oggetto le medesime questioni; del pari la motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 310 c.p.p. può far riferimento a quanto indicato in altri provvedimenti, pronunciati dallo stesso organo giudicante, sempre nell'ambito della stessa controversia e sulle medesime questioni.
Cass. pen. n. 47414/2008
In materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) c.p.p., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, c.p.p.
Cass. pen. n. 40243/2008
L'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto conforme agli affermati principi l'appello del pubblico ministero nel quale, seppure sinteticamente, si lamentava la mancata considerazione nella sentenza assolutoria di primo grado del fatto che gli imputati dovevano rispondere del reato di omicidio colposo contestato, in quanto titolari di una posizione di garanzia, in relazione al tipo di evento verificatosi in ragione delle rispettive qualifiche).
Cass. pen. n. 36541/2008
È inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall'art. 581 c.p.p., proposta da soggetto legittimato (nella specie, estradando ) che non conosca la lingua italiana, atteso che questi, esercitando una facoltà personale e discrezionale, può valersi dell'assistenza di un proprio interprete di fiducia, a spese dello Stato in caso di indigenza. (ved. Corte cost., sent. n. 254 del 2007 ).
Cass. pen. n. 35492/2007
In tema di inammissibilità dell'impugnazione, la mancanza di specificità dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria motivazione. (Nella fattispecie il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse osservazioni già adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale, senza indicare gli eventuali vizi nella motivazione della sentenza della Corte territoriale medesima).
Cass. pen. n. 34270/2007
L'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità. (Nel caso di specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva considerato ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, richiamandosi esclusivamente ai contenuti del proprio precedente provvedimento di fermo).
Cass. pen. n. 31912/2007
La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sè causa di inammissibilità se le censure dedotte si riferiscono ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, e a condizione che il vizio denunziato sia apprezzabile senza necessità di fare ricorso alla motivazione.
Cass. pen. n. 38467/2006
Anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 c.p.p., si deve proporre l'impugnazione, è requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati. (Nella fattispecie l'atto recava in calce il nome del difensore dattiloscritto ma privo della firma del difensore medesimo).
Cass. pen. n. 21978/2006
In tema di motivi di ricorso per cassazione, per la deduzione del vizio di motivazione in riguardo ad atti del processo specificamente indicati è onere del ricorrente l'identificazione dell'atto processuale di riferimento, l'individuazione dell'elemento di fatto o del dato di prova che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione operata in sentenza, la prova della verità dell'elemento di fatto o del dato di prova richiamato nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda, l'indicazione delle ragioni per cui l'atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
Cass. pen. n. 23428/2005
L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice.
Cass. pen. n. 42764/2003
L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche richieste che il giudice può anche desumere implicitamente dall'atto, purché lo scopo perseguito dalla parte risulti in modo inequivoco, giacchè è ammesso supplire e integrare una richiesta insufficiente ma non anche una richiesta del tutto mancante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero consistente in una memoria del tutto mancante di richiesta essendosi l'appellante limitato a richiedere i “provvedimenti conseguenti”).
Cass. pen. n. 23412/2003
L'atto di impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità anche le richieste ai sensi dell'art. 581 lett. b c.p.p., ma queste possono anche desumersi implicitamente dai motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata; infatti l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del favor impugnationis.
Cass. pen. n. 33542/2001
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art. 581, lett. c) c.p.p. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice. (La Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione).
Cass. pen. n. 159/2001
In tema di ricorso per cassazione, è affetta da genericità la censura con la quale la parte eccepisce l'inutilizzabilità di un atto, senza dedurne, al tempo stesso, la rilevazione probatoria, nel contesto degli altri elementi di prova. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato si è limitata a sostenere la inutilizzabilità di uno tra i molti verbali di interrogatorio, resi da un collaboratore di giustizia).
Cass. pen. n. 1693/2000
In caso di motivi di ricorso affetti da vizi che ne comportano l'inammissibilità originaria (per difetto dei requisiti genetici della specificità e dell'interesse) deve ritenersi che, nonostante la proposizione di siffatta impugnazione, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con conseguente impossibilità di potere dichiarare, ex art. 129 c.p.p., l'intervenuta successiva depenalizzazione del reato.
Cass. pen. n. 8803/1999
In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall'art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnata non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. (Fattispecie in cui il P.M. aveva fatto rinvio «all'imponente massa di intercettazioni telefoniche», senza indicare da quali telefonate intercettate si potevano trarre elementi a carico dei prevenuti).
Cass. pen. n. 1472/1999
Le norme in materia di impugnazione, pur essendo ispirate a un articolato formalismo, finalizzato a delimitare gli esatti confini della cognizione del giudice del gravame, vanno comunque interpretate alla luce del principio del favor separationis, di tal che, ai fini della individuazione delle censure, l'atto di impugnazione deve essere valutato nel suo complesso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che dal complesso dell'atto di impugnazione del pubblico ministero emergesse la sua volontà di interporre appello, in ordine alla misura della pena, anche nei confronti di alcuni imputati i cui nomi non erano stati formalmente ripetuti in una parte dell'atto).
Cass. pen. n. 11493/1998
La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., in tutta la sua estensione e in ciascuna delle sue articolazioni, impedisce di rilevare e dichiarare la sussistenza di eventuali cause di non punibilità, dato che si configura l'ipotesi di inammissibilità originaria dell'impugnazione, la quale si caratterizza per l'inidoneità dell'atto di parte a mantenere in vita il rapporto processuale. (Principio affermato con riferimento a un caso di mancanza di specificità del motivo a sostegno di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti).
Cass. pen. n. 8024/1998
La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non è di per sè causa di inammissibilità del gravame per mancata specificità dei motivi, dovendo valutarsi la specificità sulla base delle censure in concreto proposte. La previsione di un dies a quo per l'impugnazione (art. 585, secondo comma, c.p.p.) ha il solo scopo di rendere indivisibile il termine finale, ma non quello di fissare un momento prima del quale l'impugnazione non possa essere esercitata. (Fattispecie in tema di appello).
Cass. pen. n. 6383/1998
L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Può, pertanto, essere rilevata nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità dell'appello, estensibile anche ai motivi nuovi, se l'atto di impugnazione contenga semplici richieste, senza nessuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle, non rilevata dal giudice di merito. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non rilevata dal giudice di merito, contenente la mera affermazione secondo la quale «La pena inflitta [...] può essere ulteriormente ridotta nella misura dell'assoluto minimo edittale, applicando le attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché l'aumento minimo per la continuazione», annullando senza rinvio la decisione impugnata).
Cass. pen. n. 5500/1998
In tema di forma dell'impugnazione, l'art. 581, lettere a) e c) c.p.p. richiede, a pena di inammissibilità che l'impugnazione si proponga per mezzo della indicazione dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce il gravame, con l'enunciazione dei motivi e l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente personale della decisione impugnata, valida per la posizione del singolo ricorrente, tenuta distinta da quelle che sono le conseguenze della decisione favorevole ad altro coimputato riguardanti l'effetto estensivo, tanto che questo è applicabile indipendentemente dall'impugnazione dell'interessato.
Cass. pen. n. 539/1998
La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio ed a provocare, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, con la conseguente inidoneità dell'atto a produrre l'impulso necessario per dar vita al giudizio di impugnazione; e ciò a differenza di ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero alla enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello che sono da considerare sopravvenute e quindi, non ostative all'introduzione di un vaglio, per quanto circoscritto, del thema decidendi.
Cass. pen. n. 5857/1997
In tema di impugnazioni, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione con l'analitica indicazione degli elementi di cui all'art. 581 c.p.p., dovendosi invece dare prevalenza alla volontà manifestata dalla parte ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non è motivo di inammissibilità dell'impugnazione di una ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'unico atto d'impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di gravame anche dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa con esposizione delle relative ragioni.
Cass. pen. n. 3608/1997
È inammissibile sia l'impugnazione proposta dall'imputato, che si limiti a richiamare semplicemente i motivi dedotti in appello o presentati dal coimputato o dal responsabile civile o, fuori termine, dal suo difensore; sia dall'impugnazione proposta dalla procura generale, che si limiti al nudo rinvio alla motivazione formulata dalla Procura della Repubblica o dalla parte civile.
Cass. pen. n. 2314/1997
In materia di limiti dell'effetto devolutivo dell'appello, che vanno definiti con riferimento ai contenuti oggettivi dei motivi e non alla sola volontà dell'appellante, l'interpretazione del giudice può supplire all'eventuale insufficienza delle indicazioni esplicite al fine di individuare l'esatta portata dell'impugnazione in relazione agli effettivi contenuti della decisione impugnata.
Cass. pen. n. 1164/1996
Anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 c.p.p., si deve proporre l'impugnazione, è requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati. (Fattispecie relativa ad atto di appello ex art. 310 c.p.p., proposto dai difensori dell'indagato a mezzo del servizio postale e privo di sottoscrizione autografa. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si era affermata la necessità della sottoscrizione solo per le parti private).
Cass. pen. n. 5161/1996
In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall'art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnata non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere su uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Cass. pen. n. 21/1995
La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., eventuali cause di non punibilità; nel caso in cui, viceversa, l'atto contenga tutti i requisiti di legge, esso è idoneo a produrre l'impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione, con la conseguenza che le ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero all'enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello sono da considerare sopravvenute e quindi non ostative all'operatività della disposizione dell'art. 129 c.p.p. (Nella specie la Corte, rilevando che gli atti con i quali era stata censurata la sentenza impugnata contenevano tutti i requisiti indicati dall'art. 581 c.p.p., a fronte della richiesta del pubblico ministero di una pronuncia di inammissibilità per infondatezza dei motivi ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato.
Cass. pen. n. 2715/1994
La regola secondo cui la sottoscrizione del ricorso per cassazione deve essere autenticata - a pena di inammissibilità - da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, vale nei soli casi in cui l'impugnazione sia presentata a mezzo del servizio postale, e non anche quando l'impugnazione stessa venga presentata personalmente dall'interessato nella cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto di gravame.
Cass. pen. n. 2498/1994
È ammissibile l'impugnazione dell'imputato (nella specie, istanza di riesame) sottoscritta con il semplice crocesegno, ma presentata al direttore del carcere in cui l'imputato stesso si trovi detenuto.
Cass. pen. n. 4957/1994
Poiché l'atto di impugnazione nel codice vigente si articola nella dichiarazione e nella contestuale enunciazione di motivi e la mancanza del requisito della specificità dei motivi determina una causa di inammissibilità originaria, rendendo l'atto inidoneo all'introduzione del giudizio. Ne deriva la possibilità di prendere in esame l'eventualità di uno jus superveniens più favorevole. (Nella specie è intervenuta nelle more la depenalizzazione del reato di costituzione di deposito di g.p.l.).
Cass. pen. n. 11417/1993
Tra i requisiti formali dell'atto di impugnazione previsti dall'art. 581 lett. b) c.p.p. vi è anche quello della «richiesta», categoria non prevista dagli artt. 197 e 201 c.p.p. 1930. Detto requisito, conseguenziale alla natura di negozio processuale dell'impugnazione e dell'effetto devolutivo della stessa, pur non necessitando di formule sacramentali, non può identificarsi con i motivi o con il solo fatto di aver proposto l'impugnazione, con la conseguenza che la mancanza della richiesta comporta la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. pen. n. 10296/1993
L'art. 591, primo comma, lettera c) c.p.p. che commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 c.p.p. - norma, questa, che postula, tra l'altro, l'indicazione del provvedimento impugnato - deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del favor impugnationis. Ne discende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione contenente l'analitica indicazione degli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi dare prevalenza all'espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di inammissibilità dell'impugnazione avverso un'ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'atto unico di impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anche dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa, con esposizione delle relative ragioni. (Fattispecie relativa ad ordinanza dichiarativa della contumacia).
Cass. pen. n. 4165/1993
In tema di impugnazione, non assume il carattere della genericità, che produce inammissibilità rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (artt. 591, primo comma, lettera c e 581, lettera c, c.p.p.) l'atto di appello cumulativo del pubblico ministero che, pur non soggettivamente indicando gli elementi di fatto sui quali fonda le censure al provvedimento impugnato, motiva le ragioni per le quali adisce il giudice dell'impugnazione con l'elencazione di elementi probatori comuni nella loro natura giuridica a tutti gli appellati, pur se singolarmente diversificati per ciascun soggetto, purché trattisi di elementi già acquisiti agli atti e portati a conoscenza degli interessati e identificabili con mera indicazione di rinvio ad altro atto o provvedimento acquisito nel procedimento.
Cass. pen. n. 7162/1993
È ammissibile l'impugnazione (nella specie ricorso per cassazione), quando, pur essendo stata presentata la sola dichiarazione di gravame senza motivi, l'atto venga rinnovato nei termini integralmente attraverso il deposito di un documento unico, contenente sia la parte dichiarativa, che quella argomentativa.
Cass. pen. n. 1965/1992
È ammissibile il gravame, qualora manchi la data del provvedimento impugnato, purché nell'atto siano indicati tutti gli elementi utili per individuare gli estremi del medesimo. (Nella specie la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, poiché la parte aveva specificato il numero di registro generale della sezione riesami. La Cassazione ha ritenuto che tale precisazione fosse sufficiente, pur in assenza della data).
Cass. pen. n. 2346/1992
L'adozione del rito abbreviato, nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti, comporta che le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate in detti procedimenti debbano essere proposte nei termini indicati dall'art. 585 c.p.p. e nelle forme previste dagli artt. 581 e seguenti stesso codice.
Cass. pen. n. 4792/1992
In tema di impugnazioni, la nuda dichiarazione di appellare priva delle contestuali o successive (purché nei termini di rito) enunciazioni dei motivi e degli altri elementi indicati nell'art. 581 nuovo c.p.p., è da ritenersi inidonea a produrre l'effetto della conversione in appello del ricorso per cassazione ritualmente proposto da altra parte processuale, attesa che una tale dichiarazione priva dei requisiti prescritti, non potendo tecnicamente essere qualificata impugnazione non può produrre alcuno degli effetti propri di tale istituto processuale. (Fattispecie di procedimento con rito abbreviato a conclusione del quale il difensore dell'imputato aveva depositato dichiarazione di appello con riserva, mai sciolta, di motivazione, mentre successivamente e ritualmente il P.G. aveva proposto ricorso per cassazione. La Corte, dichiarata l'inammissibilità della dichiarazione de qua ha esaminato il ricorso del P.G., senza convertirlo in appello).
Cass. pen. n. 6598/1991
A norma dell'art. 581 nuovo c.p.p. le impugnazioni sono proposte con un unico atto che deve contenere tutti gli elementi tassativamente richiesti dalla legge processuale. Ne consegue, pertanto, che l'eventuale carenza di tali requisiti e la decorrenza del termine per proporre una valida impugnazione, comportandone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 stesso codice, provocano l'effetto di rendere irrevocabile il provvedimento impugnato e perciò non più sindacabile da parte del giudice dell'impugnazione, anche in presenza di nullità insanabile. (Nella fattispecie la nullità dedotta con la tardiva impugnazione proposta, era costituita dall'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso per il giudizio direttissimo).