(massima n. 1)
La causa di inammissibilità dell'appello prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., derivante dalla mancata dichiarazione o elezione di domicilio contestuale alla proposizione del gravame o riportata in esso, può essere sanata dalla rinnovazione della notifica e dalla sua accettazione da parte del difensore, una volta raggiunto lo scopo della norma di garantire la vocatio in ius dell'imputato appellante.