(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilitą dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimitą dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.