(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ancora l'applicabilitą del nuovo regime previsto dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non gią a quello del deposito della motivazione.