Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 43718 del 11 ottobre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

E' manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilitą dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine.

(massima n. 2)

In tema di impugnazioni, la nuova causa di inammissibilitą di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica anche al ricorso per cassazione, in quanto la menzionata disposizione, collocata tra le norme generali sulle impugnazioni, predispone un regime funzionale a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione, cui deve ritenersi informato anche il giudizio per cassazione.

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