(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, č inammissibile, per difetto di specificitā, il ricorso per cassazione fondato su vizi di motivazione dedotti prima del deposito del provvedimento impugnato, anche nel caso in cui tali vizi trovino successiva e fortuita corrispondenza nella motivazione depositata, non essendo ammissibile una sanatoria "ex post", neppure mediante motivi nuovi, cui si trasmette il vizio radicale dell'impugnazione originaria. (Conf.: n. 2133 del 1989, Rv. 183354-01; n. 1658 del 1984, Rv. 167956-01).