(massima n. 1)
In tema di impugnazioni avverso sentenze emesse nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dev'essere depositata, a pena d'inammissibilitą, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronunzia della sentenza impugnata.