Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3118 del 10 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilitą, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha pił durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilitą dell'appello al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dai suoi assistiti nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.