Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 41411 del 16 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito delle impugnazioni penali, il mancato deposito contestuale della dichiarazione o elezione di domicilio, richiesto a pena di inammissibilitą ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., comporta necessariamente l'inammissibilitą del gravame, anche se l'elezione di domicilio viene effettuata successivamente ma prima dell'inizio del giudizio di impugnazione. La disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che impone la contestualitą del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio al momento della presentazione dell'impugnazione, si applica anche alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e fino alla sua abrogazione.

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