(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, č inammissibile, per aspecificitā ex artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., il motivo che denunci promiscuamente, in forma cumulativa e perplessa, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la mancanza, contraddittorietā e manifesta illogicitā della motivazione, senza specificare, per ciascun profilo e per i singoli segmenti della decisione impugnata, quale vizio di motivazione si intenda dedurre, non potendosi demandare al giudice di legittimitā la rielaborazione del ricorso al fine di estrarne le censure utilmente scrutinabili