Cassazione penale Sez. II sentenza n. 40795 del 17 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il disposto dell'art. 162 cod. proc. pen. non distingue tra dichiarazione ed elezione di domicilio quanto alle forme con cui possono essere rese, sicché la comunicazione di un nuovo domicilio, sia mediante dichiarazione che per mezzo di elezione, costituisce una manifestazione univoca di volontą, a prescindere dalla formula utilizzata e deve intendersi nel senso che l'imputato vuole che le notificazioni siano eseguite nel luogo indicato e non pił in quello dichiarato o eletto in precedenza, a meno che non conservi, con esplicita dichiarazione, anche il domicilio anteriore. (Annulla senza rinvio, Corte App. Sez. Minorenni Napoli, 09/05/2024)

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