Cassazione penale Sez. II sentenza n. 15953 del 6 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo" di rinnovazione dibattimentale č limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali la "attendibilitā intrinseca" dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblico ministero, su cui grava l'onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellato art. 581 c.p.p., (b) siano "decisive" per la valutazione della responsabilitā. L'obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui contenuti siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma: in relazione a tali testimonianze la rinnovazione č rimessa alla discrezionalitā del giudice, che potrā esercitarla nel rispetto delle regole previste dai primi tre commi dell'art. 603 c.p.p.

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