Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18746 del 6 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inammissibilitą dell'appello per genericitą dei motivi deve essere esclusa quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonchč del principio del "favor impugnationis". (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la genericitą dell'appello va valutata confrontando le censure articolate nell'impugnazione con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato).

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