(massima n. 1)
In caso di imputato presente mediante difensore munito di procura speciale per riti alternativi, non si applica l'art. 581, comma 1-quater c.p.p., bensì il comma 1-ter, aggiungendo che l'elezione di domicilio contenuta nella nomina a difensore, sottoscritta dall'imputato e trasmessa via PEC con firma digitale del difensore, è valida e non necessita di autenticazione, sicché l'inammissibilità dell'appello pronunciata in difetto di tali presupposti è illegittima.