Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1965 del 15 dicembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

È ammissibile il gravame, qualora manchi la data del provvedimento impugnato, purché nell'atto siano indicati tutti gli elementi utili per individuare gli estremi del medesimo. (Nella specie la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, poiché la parte aveva specificato il numero di registro generale della sezione riesami. La Cassazione ha ritenuto che tale precisazione fosse sufficiente, pur in assenza della data).

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