(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, è inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., l'atto di impugnazione cui siano state meramente allegate dal difensore le riproduzioni fotografiche del mandato a impugnare, contenente l'elezione di domicilio dell'imputato, nonché la carta di identità di questi e la ricevuta della spedizione postale con cui il plico gli era stato trasmesso, posto che la predetta documentazione - se non autenticata né recepita, "per relationem" o per incorporazione, come parte integrante dell'atto di impugnazione - non offre garanzia alcuna della provenienza.