(massima n. 1)
L'onere per l'imputato di depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con l'atto di impugnazione, introdotto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., deve essere interpretato in modo da non privare indebitamente il ricorso della parte assistita di efficacia, soprattutto quando tale elezione risulti documentalmente nel procedimento precedente.