(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilitą prevista dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sia nel testo originario, sia nella versione vigente a decorrere dal 25 agosto 2024, data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, opera con esclusivo riferimento alle impugnazioni proposte, nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza, dal solo difensore ex art. 571, comma 3, cod. proc. pen. e non anche alle impugnazioni proposte dall'imputato personalmente o a mezzo di procura speciale ai sensi dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., a prescindere del fatto che quest'ultimo fosse presente o assente nel giudizio in cui č stata emessa la sentenza impugnata.