Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6598 del 13 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 581 nuovo c.p.p. le impugnazioni sono proposte con un unico atto che deve contenere tutti gli elementi tassativamente richiesti dalla legge processuale. Ne consegue, pertanto, che l'eventuale carenza di tali requisiti e la decorrenza del termine per proporre una valida impugnazione, comportandone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 stesso codice, provocano l'effetto di rendere irrevocabile il provvedimento impugnato e perciò non più sindacabile da parte del giudice dell'impugnazione, anche in presenza di nullità insanabile. (Nella fattispecie la nullità dedotta con la tardiva impugnazione proposta, era costituita dall'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso per il giudizio direttissimo).

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