(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, non può essere dallo stesso dichiarata in esito ad essa, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo personalmente all'imputato.