Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25935 del 16 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtł del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilitą, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non č giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.

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