(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtł del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilitą, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non č giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.