(massima n. 1)
La mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio, come prescritto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., comporta l'inammissibilità della stessa. Tuttavia, tale dichiarazione o elezione può risalire anche alla fase precedente, purché venga depositata con l'atto di impugnazione.