Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 30716 del 14 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilitą prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, richieste ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'imputato sottoposto a misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

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