(massima n. 1)
Non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d'inammissibilitą, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia della inammissibilitą delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l'applicabilitą delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.