Cassazione penale Sez. II sentenza n. 40824 del 13 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, č esclusa l'applicabilitā al ricorso per cassazione del disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui č stabilito che il prescritto specifico mandato a impugnare deve contenere "la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", posto che nel giudizio di legittimitā non č prevista la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato.

(massima n. 2)

In tema di rescissione del giudicato, il difensore che abbia depositato specifico mandato a impugnare, ex art. 581 comma 1-quater, cod. proc. pen., rilasciato dopo la sentenza di primo grado pronunziata in assenza dell'imputato, non č tenuto, nel proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia rigettato la richiesta di rescissione, a depositare un ulteriore mandato rilasciato dopo la pronuncia del giudice di secondo grado, posto che la finalitā della citata disposizione, consistente nell'assicurare che l'impugnazione sia proposta solo quando l'imputato abbia effettiva conoscenza della sentenza pronunciata in sua assenza e che sussista la volontā di impugnarla, č realizzata con il deposito del solo specifico mandato a impugnare la sentenza pronunciata in assenza.

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