(massima n. 2)
In tema di rescissione del giudicato, il difensore che abbia depositato specifico mandato a impugnare, ex art. 581 comma 1-quater, cod. proc. pen., rilasciato dopo la sentenza di primo grado pronunziata in assenza dell'imputato, non č tenuto, nel proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia rigettato la richiesta di rescissione, a depositare un ulteriore mandato rilasciato dopo la pronuncia del giudice di secondo grado, posto che la finalitā della citata disposizione, consistente nell'assicurare che l'impugnazione sia proposta solo quando l'imputato abbia effettiva conoscenza della sentenza pronunciata in sua assenza e che sussista la volontā di impugnarla, č realizzata con il deposito del solo specifico mandato a impugnare la sentenza pronunciata in assenza.