Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 2715 del 13 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La regola secondo cui la sottoscrizione del ricorso per cassazione deve essere autenticata - a pena di inammissibilitą - da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, vale nei soli casi in cui l'impugnazione sia presentata a mezzo del servizio postale, e non anche quando l'impugnazione stessa venga presentata personalmente dall'interessato nella cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto di gravame.

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