Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1693 del 1 giugno 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di motivi di ricorso affetti da vizi che ne comportano l'inammissibilitā originaria (per difetto dei requisiti genetici della specificitā e dell'interesse) deve ritenersi che, nonostante la proposizione di siffatta impugnazione, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con conseguente impossibilitā di potere dichiarare, ex art. 129 c.p.p., l'intervenuta successiva depenalizzazione del reato.

(massima n. 2)

Nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. č inammissibile per genericitā l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilitā, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

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