Cass. pen. n. 12601/2026
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità ex artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., il motivo che denunci promiscuamente, in forma cumulativa e perplessa, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, senza specificare, per ciascun profilo e per i singoli segmenti della decisione impugnata, quale vizio di motivazione si intenda dedurre, non potendosi demandare al giudice di legittimità la rielaborazione del ricorso al fine di estrarne le censure utilmente scrutinabili
Cass. pen. n. 5357/2026
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione, segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata discrezionalmente in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi per ritenere che la parte ricorrente non sia stata in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Cass. pen. n. 5252/2026
La presentazione dell'atto di impugnazione con modalità diverse da quelle previste dalle disposizioni sul deposito telematico di cui agli artt. 111-bis, 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, senza che possa assumere rilievo il fatto che l'atto sia comunque giunto a conoscenza del giudice competente.
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La sanzione di inammissibilità dell'impugnazione è esplicitamente prevista dal legislatore nel caso in cui non siano rispettate le modalità di deposito telematico degli atti, come disciplinato dagli artt. 111-bis, 582 e 591 c.p.p., senza che possa configurarsi un 'raggiungimento dello scopo' nel solo fatto della comunicazione dell'atto al giudice competente.
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A decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111-bis cod. pro. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l'impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione".
Cass. pen. n. 2414/2026
Il ricorso per Cassazione deve essere dichiarato inammissibile quando fondato su motivi già discussi e ritenuti infondati dal giudice dell'appello, in quanto manca di specificità e non stabilisce adeguata correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata. Il vizio di travisamento della prova è rilevabile solo se prospetta la decisività rispetto al parametro della motivazione e l'atto indicato deve provare la verità del dato incompatibile con la ricostruzione del provvedimento.
Cass. pen. n. 41632/2025
In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione della parte civile per sopravvenuta revoca della sua costituzione non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, posto che la revoca della costituzione di parte civile non configura un'ipotesi di soccombenza.
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E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, quando ad esso segua la revoca della costituzione, posto che questa produce l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale.
Cass. pen. n. 39774/2025
Il ricorso in Cassazione che non rispetta i requisiti di specificità dei motivi, secondo quanto stabilito dagli articoli 581, comma 1, e 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, è inammissibile.
Cass. pen. n. 39522/2025
E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile vittoriosa nel giudizio di primo grado e non appellante, che, con tale impugnativa, deduca la sua mancata citazione nel giudizio di appello, non derivando alla stessa alcun nocumento dalle statuizioni di una pronuncia relativa ad altre parti e ad una diversa obbligazione sottostante.
Cass. pen. n. 39441/2025
In tema di riparazione dell'errore giudiziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso in cui sia dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, salvo che ricorra un'ipotesi di inammissibilità incolpevole.
Cass. pen. n. 38809/2025
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui la critica sia limitata ad una soltanto delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, nel caso in cui queste siano autonome ed autosufficienti.
Cass. pen. n. 34657/2025
In tema di impugnazioni, il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente di depositare uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, non trova applicazione con riguardo al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'atto di appello, pronunciata "de plano" ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 38955/2025
È inammissibile, per mancanza di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero con cui sono dedotte carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a una pronuncia assolutoria con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui, nelle more del giudizio di legittimità, sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, anche in presenza di parti civili, non potendosi ritenere che tale circostanza, in difetto di altre specifiche ragioni, integri di per sé un interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del processo penale. (In motivazione, la Corte, a titolo esemplificativo, ha indicato quale specifica ragione che impone la prosecuzione del processo, la necessità di decidere in ordine alla confisca).
Cass. pen. n. 31667/2025
Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza di misura cautelare personale è inammissibile quando i motivi dedotti siano manifestamente infondati o privi della specificità necessaria ex artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., limitandosi a riproporre questioni già correttamente definite dal tribunale.
Cass. pen. n. 38754/2025
In tema di impugnazioni, non sussiste, in quanto non previsto dall'art. 591 cod. proc. pen., l'obbligo di notificare gli "allegati" all'atto di appello del pubblico ministero.
Cass. pen. n. 16933/2025
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione agli effetti penali, è irrilevante l'intervenuto annullamento della decisione impugnata limitato agli effetti civili, in quanto sussiste netta autonomia tra il capo penale e quello civile della decisione, suscettibili di guadagnare l'autorità di cosa giudicata in momenti processuali distinti, costituendo la statuizione civile solo l'aspetto civile della condanna, autonoma pur se logicamente dipendente dalla decisione sulla responsabilità penale, sicché rimane preclusa, in tal caso, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello.
Cass. pen. n. 21852/2025
E' inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, nel caso in cui il ricorrente non ha allegato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa.
Cass. pen. n. 20953/2025
Il termine biennale per proporre la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione a seguito di sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. decorre, nel caso di intervenuta impugnazione di detta pronunzia dichiarata inammissibile perché tardiva, non già dalla data in cui è scaduto il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, ma da quello in cui è spirato il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello dichiarativa, ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., dell'inammissibilità del gravame ovvero, in ogni caso, dalla decisione del giudice di legittimità che si pronunzi sul ricorso.
Cass. pen. n. 11237/2025
È inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza, non rilevata dal giudice di merito, nel caso in cui sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen. e tale dichiarazione non sia stata in alcun modo censurata.
Cass. pen. n. 10930/2024
È inammissibile, per difetto di legittimazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante legale che sia indagato per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente.
Cass. pen. n. 47557/2024
In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha precisato che la "ratio" sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria, non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo").
Cass. pen. n. 42595/2024
La genericità del ricorso per cassazione che determina la sua inammissibilità, dando luogo alla mancata instaurazione di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronunzia sull'impugnazione, imponendo, per il principio di soccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Cass. pen. n. 39603/2024
È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato. (Fattispecie in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari).
Cass. pen. n. 36154/2024
In tema di impugnazioni, è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'atto di appello con cui il ricorrente si limiti a contestare un punto della decisione, senza indicare le ragioni, di fatto o di diritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, sul rilievo che l'impugnante, per escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., aveva contestato, tra l'altro, la qualifica dell'androne quale luogo di privata dimora stante la sua mancata chiusura e la facile accessibilità da parte di terzi).
Cass. pen. n. 34789/2024
In tema di impugnazioni, è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Procuratore Generale presso la Corte di appello rigetta l'istanza di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento che non ha natura giurisdizionale e che, pertanto, non è impugnabile, neppure per abnormità.
Cass. pen. n. 30656/2024
L'atto di impugnazione depositato l'ultimo giorno utile, oltre l'orario formale di chiusura della cancelleria è ammissibile, alla duplice condizione che il suo ricevimento non derivi da un'iniziativa unilaterale del funzionario, ma sia conseguenza di una consuetudine instauratasi nell'ufficio e che l'atto stesso sia presentato in tempo prossimo all'orario di chiusura dell'ufficio. (Fattispecie relativa a impugnazioni proposte oltre l'orario di chiusura della cancelleria dal pubblico ministero e dalla parte civile). (Conf.: n. 7627 del 1996, Rv. 206582-01).
Cass. pen. n. 25419/2024
In tema di impugnazioni, non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente di rilasciare uno specifico mandato a impugnare dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "de plano" dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 26147/2024
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, atteso il contenuto assolutorio della sentenza di secondo grado, divenuto definitivo quanto alle questioni civili).
Cass. pen. n. 28028/2024
In tema di impugnazioni, l'omessa o errata indicazione degli elementi indicati dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen. determina l'inammissibilità del gravame solo nel caso in cui renda incerta l'individuazione dell'atto impugnato. (Fattispecie relativa a rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso al quale era allegata procura speciale che indicava erroneamente il numero del procedimento e la data del provvedimento).
Cass. pen. n. 19364/2024
È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Cass. pen. n. 15908/2024
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.
Cass. pen. n. 8294/2024
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.
Cass. pen. n. 8648/2024
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione con la quale l'imputato deduca la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse del soggetto debole sottoposto all'audizione, onde salvaguardarne l'integrità fisica e psicologica, ed evitare l'insorgere di fenomeni di vittimizzazione secondaria.
Cass. pen. n. 10937/2023
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 51420/2023
Il reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducibile al genus delle impugnazioni, sicchè la dichiarazione di inammissibilità, anche ove ricorra una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 c.p.p., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza.
Cass. pen. n. 51630/2023
In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso.
Cass. pen. n. 48804/2023
In tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l'errore, la circostanza che sul sito web dell'ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale).
Cass. pen. n. 50474/2023
In tema di impugnazioni, la competenza a rilevare l'inammissibilità dell'atto di appello perché presentato tardivamente con modalità telematica va riconosciuta al giudice di appello e non a quello che ha emesso la sentenza appellata, poiché a quest'ultimo l'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 riserva la valutazione di ammissibilità dell'impugnazione esclusivamente con riferimento ai requisiti elencati nel comma 7 del citato articolo, attinenti alla trasmissione dell'atto a mezzo di posta elettronica.
Cass. pen. n. 3317/2023
È inammissibile il ricorso per cassazione contro le ordinanze istruttorie emesse dal giudice in sede di incidente probatorio, avendo le stesse natura di provvedimenti non autonomamente impugnabili, di contenuto non definitorio, suscettibili di essere revocati o modificati fino alla pronuncia della sentenza. (Fattispecie in materia di ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in sede di incidente probatorio, aveva disposto l'acquisizione, mediante lettura, delle dichiarazioni rese da soggetti divenuti irreperibili).
Cass. pen. n. 48483/2023
È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello proposto dal pubblico ministero su richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., nel quale l'appellante si limiti a richiamare le censure contenute nella predetta richiesta, senza incorporarle testualmente e per esteso, ancorché utilizzi formule per le quali esse devono "intendersi ritrascritte" ovvero costituiscono "parte integrante" dell'impugnazione.
Cass. pen. n. 46070/2023
Il vizio di aspecificità si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità.
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Con riguardo ai ricorsi caratterizzati dalla mera reiterazione dei motivi di appello, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello.
Cass. pen. n. 46103/2023
Il vizio di aspecificità si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità.
Cass. pen. n. 45658/2023
L'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando, come nel caso di specie, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata e non venga esposta una specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti indicati in motivazione.
Cass. pen. n. 45850/2023
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen..
Cass. pen. n. 44669/2023
In tema di esecuzione, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen. l'ordinanza, emessa "de plano", dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Cass. pen. n. 29518/2023
In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione riguardante la statuizione concernente le spese relative all'azione civile non consente, in caso di ritenuta inammissibilità dei motivi attinenti alla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, ostandovi l'autonomia del rapporto processuale afferente ai capi della sentenza concernenti la responsabilità penale rispetto a quello riguardante l'azione civile.
Cass. pen. n. 25048/2023
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione del provvedimento d'inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione.
Cass. pen. n. 21432/2023
In tema di impugnazioni, è inammissibile per difetto di specificità delle richieste, ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'impugnazione di un punto autonomo della decisione gravata che non sia stata proposta attraverso la deduzione di una specifica e autonoma richiesta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata con il motivo con cui si lamentava l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, trattandosi di autonomo punto della decisione).
Cass. pen. n. 4902/2023
In tema di impugnazione, l'inammissibilità anche parziale del ricorso è ostativa al rinvio per la prosecuzione del giudizio per i soli interessi civili ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Cass. pen. n. 778/2022
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a un generico rinvio "per relationem" a quelli redatti, con separato atto, da altro difensore. (Fattispecie relativa al richiamo, con la formula "che qui si intendono ritrascritti", ai motivi dedotti da altro difensore privo di legittimazione).
Cass. pen. n. 34955/2020
Sussiste l'interesse dell'imputato a ricorrere, avverso la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di prescrizione, al fine del riconoscimento della causa estintiva di cui all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, più favorevole per l'imputato in caso di costituzione di parte civile. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 12/09/2019).
Cass. pen. n. 41048/2018
In tema di impugnazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 591, comma 2, e 609 cod. proc. pen., l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse è rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, anche in sede di giudizio di legittimità e pure quando in ordine ad essa il giudice a quo non si sia pronunciato, non determinandosi, in tal caso, alcuna preclusione processuale. (Fattispecie in cui l'indagato, ricorrente per cassazione avverso il rigetto della richiesta di riesame di un decreto di sequestro, aveva prospettato nel gravame che il bene oggetto del provvedimento apparteneva al proprio coniuge).
Cass. pen. n. 24576/2018
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità (nella specie richiesta di assoluzione e riduzione della pena), tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 3820/2018
In materia di impugnazioni, è inammissibile - alla stregua della lettera dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. - quella presentata da un soggetto di cui non vi sia l'indicazione onomastica, giusta formale attestazione di deposito estesa sull'originale dell'atto dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione presso la cancelleria del giudice "a quo". (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione del pubblico ministero, depositato nella corrispondente segreteria e da questa trasmesso alla cancelleria della corte d'appello a mezzo di registro di passaggio).
Cass. pen. n. 6903/2017
In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Cass. pen. n. 45948/2015
L'appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perchè non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del G.i.p, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima. (Nella fattispecie, è stato ritenuto ammissibile dalla S.C. l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.i.p. che aveva negato la misura cautelare personale nei confronti dell'imputato quale organizzatore di associazione a delinquere ai fini di traffico illecito di stupefacenti, sul rilievo che, nel momento in cui l'impugnazione per la parte relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha fatto necessariamente leva anche sulla primaria rilevanza della omessa valutazione della gravità indiziaria dei reati fine di cui all'art. 73 dello stesso decreto, commessi da altri indagati, lo stesso non costituiva più una mera riproposizione della richiesta originaria).
Cass. pen. n. 47766/2015
In tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma secondo, e 591, comma secondo, cod. proc. pen. si desume che la presentazione di un impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. pen. n. 7374/2015
In tema di revisione, non è necessario esternare la decisione di ammissibilità della richiesta mediante l'adozione di un'espressa ordinanza, stante l'assenza di una puntuale previsione di legge e di una distinzione tra la fase rescindente e la fase rescissoria.
Cass. pen. n. 5185/2015
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, né vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia).
Cass. pen. n. 956/2015
Qualora l'appello sia stato dichiarato inammissibile per tardività della presentazione, la Corte di cassazione deve preliminarmente esaminare la regolare instaurazione del rapporto processuale in sede di appello e, ove accerti effettivamente la sussistenza della causa di inammissibilità del gravame, deve dichiarare l'inammissibilità sia dell'atto di appello che del ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 18978/2014
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 c.p.p. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 c.p.p.. (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per tardività).
Cass. pen. n. 6624/2012
Nelle ipotesi in cui il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione non può enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcun effetto sul provvedimento del giudice di merito, poichè nel sistema processuale penale non è applicabile per analogia la disposizione di cui all'art. 363 c.p.c., che disciplina l'esercizio del corrispondente potere nell'ambito del processo civile.
Cass. pen. n. 5607/2012
È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dagli eredi dell'imputato deceduto successivamente al provvedimento impugnato.
Cass. pen. n. 16035/2011
L'inammissibilità dell'impugnazione deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, senza l'osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest'ultimo posticipato all'eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza.
Cass. pen. n. 38033/2008
L'inammissibilità del ricorso per cassazione che non sia dovuta a mancanza di legittimazione o a proposizione tardiva non esime il giudice di legittimità dal dovere di valutare la conformità o meno, ai principi del diritto comunitario, della normativa nazionale e, in tale secondo caso, di procedere alla disapplicazione della stessa. (Fattispecie di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto derivante da ritenuta incompatibilità con il Trattato CE della disciplina interna in materia di attività organizzata per la raccolta di scommesse a fronte di ricorso corredato da motivi generici ).
Cass. pen. n. 2021/2004
Alla luce di quanto stabilito dal secondo comma del novellato art. 111 Cost. deve ritenersi che anche le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità delle impugnazioni debbano essere pronunciate non de plano ma nell'osservanza del principio del contraddittorio. (Nella specie, trattavasi di declaratoria di inammissibilità, per tardività, della richiesta di riesame avverso provvedimento di sequestro preventivo).
Cass. pen. n. 29024/2003
Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, c.p.p., non prevede alcuna formalità e, qualora non incida sulla libertà personale, non è impugnabile.
Cass. pen. n. 19683/2003
Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e (in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni), risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che le loro caratteristiche siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante, contrariamente al suo assunto, non abbia in realtà partecipato alle vicende i cui particolari sono stati da lui riferiti, ovvero che egli tali particolari abbia dovuto inventare o alterare al riconoscibile fine di sostenere un'accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile. Ne deriva che, ove con la sentenza di merito sia stata affermata la responsabilità dell'imputato sulla base della ritenuta sussistenza di una prova del genere anzidetto, non può validamente prospettarsi, in sede di legittimità, come motivo di censura, il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano ad elementi di natura circostanziale e non vengano indicate (salvo che siano rilevabili ictu oculi) le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato. La mancanza di una tale indicazione rende, quindi, di per sé, inammissibile il ricorso per difetto dei necessari requisiti di specificità.
Cass. pen. n. 37738/2002
In caso d'impugnazione tardiva la declaratoria d'inammissibilità spetta al giudice dell'impugnazione in base all'art. 591, comma 2, c.p.p., giacché anche in tale caso la decisione è di competenza esclusiva del predetto giudice. (Fattispecie in cui il tribunale aveva affermato la competenza del giudice dell'esecuzione, in sede di incidente, a decidere sulla tardività dell'impugnazione in base all'equiparazione dell'omessa proposizione dell'impugnazione con quella della tardività della medesima e della ritenuta coincidenza temporale, in tali casi, del perfezionamento della condizione d'irrevocabilità del provvedimento).
Cass. pen. n. 30597/2001
In tema di impugnazioni, deve ritenersi inammissibile, in quanto non previsto dalla legge, il ricorso incidentale per cassazione, né è possibile desumere dall'espressa previsione dell'appello incidentale di cui all'art. 595 c.p.p., l'esistenza della più generale categoria dell'impugnazione incidentale, applicabile anche al ricorso in sede di legittimità.
Cass. pen. n. 9/2000
Poiché, in sede di incidente di esecuzione, l'accertamento del giudice di merito è limitato al controllo dell'esistenza e della legittimità del titolo esecutivo e poiché, dunque, rimane preclusa, per la avvenuta formazione del giudicato, ogni indagine concernente vizi incidenti sul giudizio di cognizione, eventuali questioni poste dal condannato, relative a tale ultimo aspetto, devono essere dichiarate inammissibili dal giudice monocratico o dal presidente, con procedura de plano (e dunque senza il ricorso al contraddittorio nelle forme dell'udienza camerale). Il provvedimento presidenziale può anche essere emesso dal collegio e, comunque qualificato, ha natura e valore di decreto, postulando, quanto al contenuto, la manifesta infondatezza della questione.
Cass. pen. n. 1419/2000
È tardivo e perciò inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento reso, in qualità di giudice dell'esecuzione, dalla corte d'appello, che non sia presentato nelle forme di cui all'art. 123 c.p.p., ma venga presentato o spedito direttamente alla Corte di cassazione in violazione degli artt. 582 e 583 stesso codice e, da questa trasmesso alla cancelleria della stessa corte d'appello, vi pervenga oltre il termine di quindici giorni dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento.
Cass. pen. n. 2017/2000
In tema di presentazione dell'impugnazione, l'inammissibilità prevista dall'art. 591 per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 c.p.p. si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza del gravame dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando l'identità della persona appaia desumibile dal complessivo esame del documento. L'inammissibilità, pertanto, può essere pronunciata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione (altrimenti doverosa) della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello cautelare — di cui il ricorrente lamentava la mancata indicazione del soggetto che lo aveva presentato e del pubblico ufficiale ricevente — proposte dal pubblico ministero con atto recante l'intestazione della procura della Repubblica, la firma del magistrato ed il timbro dell'ufficio, nonché il timbro dell'ufficio ricevente, con l'indicazione della data e la sottoscrizione del pubblico ufficiale addetto).
Cass. pen. n. 1073/2000
Nei casi in cui l'inammissibilità del ricorso sia dovuta a cause originarie, il giudicato deve ritenersi precedente e risalente alla decisione inammissibilmente impugnata. In tali casi la dichiarazione di inammissibilità del giudice ad quem riveste valore meramente ricognitivo della già intervenuta irrevocabilità della precedente decisione. Conseguentemente il decorso del tempo successivo alla stessa è del tutto irrilevante agli effetti della prescrizione.
Cass. pen. n. 7585/1999
Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia affetto da causa di inammissibilità originaria, è preclusa la possibilità di sottoporre alla valutazione della Corte la sussistenza di causa di estinzione del reato, essendo, sotto tale aspetto, irrilevante il momento in cui detta estinzione si è verificata (prima o dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione o, addirittura, prima della sentenza di merito, ancorché non rilevata dalla stessa). Invero, proprio la natura originaria della causa di inammissibilità del ricorso, impedisce che lo stesso produca quegli effetti introduttivi del giudizio cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità. (Fattispecie in cui la tardività del ricorso per cassazione ha impedito alla Corte di pronunciarsi sulla prescrizione del reato).
Cass. pen. n. 7184/1999
La semplice deduzione della prescrizione del reato verificatasi dopo la pronuncia della sentenza impugnata, non costituendo vizio per il quale è consentito il ricorso per cassazione, integra un caso di inammissibilità evidente prima facie e, quindi, originaria, del ricorso medesimo, atteso che la verifica di ammissibilità della impugnazione consiste nella semplice comparazione esteriore tra il contenuto del motivo dedotto ed il dettato della legge.
Cass. pen. n. 992/1999
La notifica al difensore del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità è imposta — ex art. 591, comma terzo, c.p.p. — solo quando questo assume la forma dell'ordinanza camerale, non quando assume la forma della sentenza dibattimentale. In quest'ultimo caso, infatti, il difensore presente all'udienza ha avuto notizia dell'inammissibilità dalla pubblicazione del dispositivo ex art. 545 c.p.p. e comunque non ha diritto alla notifica, giacché ai sensi della lett. c) del secondo comma dell'art. 585 c.p.p. il termine per impugnare decorre per lui automaticamente dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dal giudice per il deposito della sentenza.
Cass. pen. n. 38/1999
L'omessa notifica dell'atto di impugnazione non dà luogo a nullità di ordine generale e neppure a decadenza dell'impugnazione medesima, in quanto non è compresa tra le cause di inammissibilità previste tassativamente dall'art. 591 c.p.p. o da altre norme del codice di rito. Essa comporta soltanto la mancata decorrenza del termine per la proposizione da parte del soggetto interessato di eventuale appello incidentale o di ricorso per saltum, mentre negli altri casi nessun pregiudizio può derivare alla parte nei cui confronti viene esercitata la pretesa espressa nell'atto di gravame. Tuttavia, quando la parte possa proporre appello incidentale e non risulti che abbia avuto comunue conoscenza dell'atto di impugnazione, il giudice del gravame è tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice a quo perché si proceda alle dovute notificazioni.
Cass. pen. n. 1331/1998
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del tribunale de libertate, emessa a seguito di richiesta di riesame di ordinanza di sequestro probatorio di documenti costituenti corpo del reato o comunque di cose ad esso pertinenti, se il tribunale abbia rigettato la richiesta di riesame, ma abbia contestualmente disposto l'acquisizione agli atti del procedimento della copia conforme dei documenti sequestrati (nel caso, decreti ingiuntivi emessi dall'autorità giudiziaria) e la restituzione all'indagato ricorrente degli originali degli stessi, essendo stato in tal modo già ottenuto il dissequestro, e dovendo individuarsi l'interesse al ricorso nella possibilità di ottenere tale dissequestro.
Cass. pen. n. 6383/1998
L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Può, pertanto, essere rilevata nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità dell'appello, estensibile anche ai motivi nuovi, se l'atto di impugnazione contenga semplici richieste, senza nessuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle, non rilevata dal giudice di merito. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non rilevata dal giudice di merito, contenente la mera affermazione secondo la quale «La pena inflitta [...] può essere ulteriormente ridotta nella misura dell'assoluto minimo edittale, applicando le attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché l'aumento minimo per la continuazione», annullando senza rinvio la decisione impugnata).
Cass. pen. n. 4971/1998
È inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censura una sentenza la cui motivazione non è stata ancora depositata, in quanto il nostro ordinamento non consente che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme costituito tanto dalla parte dispositiva che da quella motivazionale.
Cass. pen. n. 256/1998
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità.
Cass. pen. n. 2400/1996
La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della sentenza non è causa di inammissibilità del gravame qualora le censure dedotte si riferiscano ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, quale ad esempio la censura sul denegato accoglimento di questioni preliminari proposte dall'imputato ed oggetto di ordinanza emessa in dibattimento, impugnabile soltanto con la sentenza.
Cass. pen. n. 2223/1996
In applicazione dei principi generali in materia di inammissibilità delle impugnazioni e, segnatamente, dell'art. 591, comma 2, c.p.p., il tribunale del riesame, qualora debba dichiarare l'inammissibilità di una richiesta avanzata ai sensi dell'art. 309, comma 1, c.p.p., non è tenuto ad osservare le formalità del procedimento in Camera di consiglio previste dall'art. 127 c.p.p.
Cass. pen. n. 4122/1996
In assenza di tempestiva impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità di gravame per omessa presentazione dei motivi, non può costituire valida ragione di restituzione in termini l'asserita effettuazione di ricerche volta a reperire i detti motivi, dopo l'avvenuta constatazione della loro mancanza dal fascicolo processuale in cui si sarebbero dovuti trovare.
Cass. pen. n. 12003/1995
Il giudice dell'impugnazione deve verificare l'esistenza delle relative condizioni di ammissibilità, facendo luogo anche di propria iniziativa, a tutte le indagini (e alle inerenti valutazioni) occorrenti ai fini dell'accertamento richiesto, con il potere di esaminare gli atti e i documenti acquisiti al processo. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha esaminato gli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio recanti la firma della ricorrente, al fine di stabilire se fosse da attribuire a costei la firma illegibile apposta in calce al ricorso).
Cass. pen. n. 11814/1995
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di inammissibilità dell'atto di impugnazione per una causa di inammissibilità classificabile come «sopravvenuta», detta inammissibilità non preclude l'applicazione di una causa estintiva del reato.
Cass. pen. n. 9283/1995
L'inammissibilità dell'appello non dichiarata con ordinanza a norma dell'art. 591, ultimo comma, c.p.p., viene legittimamente dichiarata al momento della pronuncia della sentenza nel giudizio d'impugnazione.
Cass. pen. n. 1299/1995
Il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale non è competente a svolgere le sue funzioni davanti al magistrato di sorveglianza e, conseguentemente non ha alcuna legittimazione ad impugnare i provvedimenti da quest'ultimo emessi; e ciò non solo in applicazione del principio generale, per cui il pubblico ministero trae la sua competenza, di natura derivativa, da quella del giudice presso cui è costituito, ma anche, con riguardo al procedimento di sorveglianza, in applicazione della specifica disciplina di cui all'art. 678, comma terzo, c.p.p., secondo cui le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
Cass. pen. n. 1601/1995
È inammissibile la dichiarazione di rinuncia al gravame trasmesso per telescrivente e, quindi, senza il rispetto delle forme imposte dall'art. 589, comma terzo, c.p.p., che mirano a garantire la provenienza dell'atto interessato. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca di misura coercitiva).
Cass. pen. n. 1145/1995
La genericità dei motivi d'impugnazione dà luogo ad una causa di inammissibilità sopravvenuta di essa, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione deve dichiarare la causa di non punibilità frattanto intervenuta o erroneamente non rilevata dal giudice a quo. (Fattispecie relativa a condanna pronunciata erroneamente dal pretore per fatto non costituente reato ed in ordine alla quale il giudice di appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, anziché rilevare la causa di non punibilità).
Cass. pen. n. 3056/1995
L'omessa notificazione del ricorso per cassazione dell'imputato alle parti civili non dà luogo a nullità di ordine generale né a decadenza dell'impugnazione, trattandosi di circostanza non prevista dall'art. 591 c.p.p. quale causa di inammissibilità; l'omissione dell'incombente da parte del cancelliere può eventualmente risolversi in illecito disciplinare a carico del medesimo.
Cass. pen. n. 21/1995
La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., eventuali cause di non punibilità; nel caso in cui, viceversa, l'atto contenga tutti i requisiti di legge, esso è idoneo a produrre l'impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione, con la conseguenza che le ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero all'enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello sono da considerare sopravvenute e quindi non ostative all'operatività della disposizione dell'art. 129 c.p.p. (Nella specie la Corte, rilevando che gli atti con i quali era stata censurata la sentenza impugnata contenevano tutti i requisiti indicati dall'art. 581 c.p.p., a fronte della richiesta del pubblico ministero di una pronuncia di inammissibilità per infondatezza dei motivi ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato.
Cass. pen. n. 12343/1994
In tema di impugnazioni, anche nel nuovo codice di procedura penale, va operata la distinzione tra cause di inammissibilità e cause sopravvenute. La sussistenza di una causa di inammissibilità originaria, come quella derivante dalla proposizione di ricorso avverso sentenza contumaciale da parte del difensore non munito di specifico mandato (art. 571 comma terzo c.p.p.), preclude l'applicazione della sospensione del procedimento stabilita dall'art. 44 legge n. 47/1985, richiamato dall'art. 1 D.L. n. 551/1994.
Cass. pen. n. 4347/1993
Perché venga dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, la legge non richiede che il procedimento debba svolgersi nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. E ciò in quanto la disciplina stabilita da tale precetto non è applicabile a tutti i casi nei quali il giudice delibera in camera di consiglio, operando, invece, solo per quelli in ordine ai quali sia espressamente prevista l'utilizzazione di simile procedura. E poiché essa non è richiamata dal disposto dell'art. 591 c.p.p., norma generale in tema di inammissibilità del gravame, deve dedursene la sua inoperatività ove non ricorrano i presupposti e le condizioni per quel tipo di impugnativa. Un principio riferibile anche, e a maggior ragione, ai procedimenti de libertate, nell'ambito dei quali l'applicazione delle forme contemplate dall'art. 309 e la conseguente rigorosa disciplina temporale che è propria di esse, non può certo farsi dipendere, con inevitabili riverberi sull'efficacia del provvedimento custodiale, dal tipo di gravame prescelto dall'interessato.
Cass. pen. n. 5014/1993
Non esiste, nell'ordinamento processuale abrogato, come pure in quello vigente, alcuna norma in base alla quale possa affermarsi che la pronuncia di inammissibilità di un'impugnazione debba assumere necessariamente la forma dell'ordinanza e non quella della sentenza, dovendosi al contrario ritenere, sulla base tanto dell'art. 213 del codice di rito previgente quanto dell'art. 591, quarto comma, del codice attuale, che sia da adottarsi l'una o l'altra di dette forme a seconda dello stato processuale in cui la decisione è assunta. La pretesa illegittimità, comunque, della pronuncia in forma di sentenza anziché in quella di ordinanza non può essere dedotta nei confronti di inammissibilità dichiarata dalla Corte di cassazione, neppure allo scopo di ottenere la revoca di detta declaratoria, posto che, tra l'altro, quest'ultima, anche se rivestita nelle forme dell'ordinanza, sarebbe parimenti irrevocabile, così come è irrevocabile l'analoga ordinanza pronunciata dal giudice di merito, essendo nei confronti della stessa esperibili solo i mezzi di gravame previsti dalla legge.
Cass. pen. n. 1048/1992
Appartiene alla competenza funzionale della Corte di cassazione la decisione in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'impugnazione, comunque qualificata dalla parte, proposta contro un provvedimento che sia unicamente ricorribile. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti).
Cass. pen. n. 225/1991
Le decisioni con le quali la Corte di cassazione dichiari la inammissibilità del ricorso in virtù dell'art. 606 comma terzo c.p.p. vanno sempre adottate con la forma della sentenza. Vanno invece sempre rese con ordinanza quelle meramente pregiudiziali, adottate ex art. 591 c.p.p. Ne deriva che solo alle prime è applicabile la condanna alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.