(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. č applicabile all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, ove lo stato detentivo non sia noto al giudice che procede, posto che, in tal caso, difettando la condizione prevista dall'art. 156, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni devono avvenire con le forme ordinarie e non con quelle stabilite dal citato art. 156 cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, Corte Appello L'Aquila, 08/02/2024)