(massima n. 1)
Per la corretta proposizione dell'atto di appello dell'imputato, l'onere del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche mediante il richiamo specifico ed espresso, contenuto nello stesso atto di impugnazione, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo processuale, purché tale richiamo consenta l'immediata ed inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.