Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 13808 del 24 ottobre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Per la corretta proposizione dell'atto di appello dell'imputato, l'onere del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche mediante il richiamo specifico ed espresso, contenuto nello stesso atto di impugnazione, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo processuale, purché tale richiamo consenta l'immediata ed inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

(massima n. 2)

La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

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