(massima n. 1)
La nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2023, art. 33, comma 1, lett. d), ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 150 del 2023 - che richiede, a pena d'inammissibilitā, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - non opera sia nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto per il reato per cui si procede, sia che risulti ristretto per altra causa, dovendo in ogni caso essere privilegiata la notifica a mani proprie anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio. Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non ha documentato quanto ha asserito e, in particolare, nč che abbia depositato alla matricola della casa circondariale dove era detenuto la nomina fiduciaria con l'elezione di domicilio, nč soprattutto lo stato di detenzione per altra causa, che avrebbe comunque imposto la notifica della citazione in appello a mai proprie rendendo inutile la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Anzi, risulta dagli atti che all'udienza del 17/1/2023 in cui fu pronunciata la sentenza di primo grado l'imputato era libero assente.