(massima n. 2)
L'onere di depositare con l'atto di appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, previsto a pena d'inammissibilitą del gravame dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento di prevenzione in virtł del rinvio ad esso operato dal combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 680, comma 3, cod. proc. pen., dovendo ritenersi la compatibilitą della disposizione generale richiamata con il procedimento di prevenzione, per la comune esigenza di particolare celeritą nella definizione dei giudizi di impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che č necessario addivenire ad opposta soluzione in relazione al disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale norma, dettata per i soli processi celebrati "in absentia", incompatibile con il procedimento di prevenzione).