Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26510 del 9 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, opera anche nei confronti dell'appellante in regime di detenzione domiciliare la causa di inammissibilitą prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio contestualmente alla proposizione del gravame, posto che tale misura alternativa, presupponendo l'avvenuta scarcerazione del sottoposto e trovando esecuzione fuori dagli istituti penitenziari, non elide l'onere imposto dall'indicata disposizione.

(massima n. 2)

L'onere di depositare con l'atto di appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, previsto a pena d'inammissibilitą del gravame dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento di prevenzione in virtł del rinvio ad esso operato dal combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 680, comma 3, cod. proc. pen., dovendo ritenersi la compatibilitą della disposizione generale richiamata con il procedimento di prevenzione, per la comune esigenza di particolare celeritą nella definizione dei giudizi di impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che č necessario addivenire ad opposta soluzione in relazione al disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale norma, dettata per i soli processi celebrati "in absentia", incompatibile con il procedimento di prevenzione).

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