(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente di depositare uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, non trova applicazione con riguardo al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilitą dell'atto di appello, pronunciata "de plano" ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.