(massima n. 1)
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilitą, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere personalmente sottoscritta dall'imputato al fine di consentire l'inequivoca individuazione del luogo della notifica. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto sufficiente il generico richiamo del luogo di domiciliazione nell'atto di appello, che non recava la firma dell'imputato).