(massima n. 1)
In tema di impugnazione avverso sentenza emessa nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen, deve essere depositato contestualmente all'atto di appello, sicché la sua successiva allegazione determina l'inammissibilitą del gravame, anche nel caso in cui il termine per impugnare non sia ancora decorso.