(massima n. 1)
In caso di procedimenti in absentia, l'atto di appello deve essere accompagnato da uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello, in conformitā a quanto previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; in mancanza di tale requisito, l'appello č inammissibile.