(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui richiede al difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza il deposito a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, poiché la norma non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge, e non introduce una irragionevole disparità di trattamento tra il difensore di ufficio e quello di fiducia dell'imputato giudicato in assenza.