(massima n. 1)
La novella ex art. 2, lett. o), L. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - che ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. - non si applica alle impugnazioni, come quella in esame, presentate prima della sua entrata in vigore; b) ai fini dell'ammissibilitą di un'impugnazione rientrante nel regime ante novella, non č sufficiente che in atti vi sia una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, ma č necessario che l'atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. In particolare, quanto a quest'ultimo aspetto, la Cassazione, nella sentenza qui commentata, ha rilevato come l'interpretazione letterale dell'informazione provvisoria delle Sezioni Unite e, precisamente, dell'utilizzo della congiunzione "e", non possa avere altro significato che quello secondo cui, ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter c.p.p. ed in mancanza di una nuova elezione di domicilio rilasciata all'atto della presentazione dell'impugnazione e sottoscritta dall'imputato, possa anche essere sufficiente il richiamo espresso ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio all'interno dell'impugnativa, ma sempre che lo stesso impugnante precisi altresģ la sua collocazione nel fascicolo processuale.