(massima n. 2)
La disposizione di cui all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui prevede che la nullitā legata alla celebrazione del processo in assenza per difetto dei presupposti di cui all'art. 420-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. č sanata se non č stata eccepita nell'atto di appello, si applica solo se la dichiarazione di assenza č successiva al 30 dicembre 2022.