Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31699 del 27 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificitą ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilitą del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, non potendo ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontą in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza.

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