(massima n. 1)
Spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificitą ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilitą del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, non potendo ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontą in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza.