(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, legge 9 agosto 2024, n. 114, a mente del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilitą, specifico mandato a impugnare, contenente dichiarazione o elezione di domicilio, si applica, per il principio del "tempus regit actum", alle impugnazioni del difensore di fiducia dell'imputato assente, proposte anteriormente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della novella.