(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente di rilasciare uno specifico mandato a impugnare dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di inammissibilitą pronunciata "de plano" dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen.