Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 8825 del 22 febbraio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilitā dei motivi proposti non puō estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimitā e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi.

(massima n. 2)

L'appello, al pari del ricorso per cassazione, č inammissibile per difetto di specificitā dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificitā, a carico dell'impugnante, č direttamente proporzionale alla specificitā con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

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