(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilitą dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, č applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale. (In motivazione, la Corte ha altresģ precisato che l'onere di allegare all'atto di impugnazione l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto anch'esso a pena di inammissibilitą, opera nel solo caso in cui l'impugnazione generi la necessitą di notificare il decreto di citazione a giudizio e, quindi, solo qualora si presenti un atto di appello, a nulla rilevando che l'impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio).