Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8607 del 13 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione o elezione di domicilio di cui al comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., deve essere effettuata dopo la pronuncia del provvedimento da impugnare. Č vero, infatti, che soltanto nel comma 1-quater č espressamente disposto che il mandato ad impugnare, contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio, debba essere successivo alla sentenza impugnata, ma la finalitā delle previsioni del comma 1-ter e del comma 1-quater č identica, ovvero quella di evitare impugnazioni che sono proposte senza che il diretto interessato ne sia a conoscenza.

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