(massima n. 1)
La dichiarazione o elezione di domicilio di cui al comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., deve essere effettuata dopo la pronuncia del provvedimento da impugnare. Č vero, infatti, che soltanto nel comma 1-quater č espressamente disposto che il mandato ad impugnare, contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio, debba essere successivo alla sentenza impugnata, ma la finalitā delle previsioni del comma 1-ter e del comma 1-quater č identica, ovvero quella di evitare impugnazioni che sono proposte senza che il diretto interessato ne sia a conoscenza.