(massima n. 1)
L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, deve essere interpretato evitando eccessi formalistici che potrebbero svuotare di effettività il diritto di accesso alla giustizia e di impugnazione dell'imputato. È necessario che vi sia proporzionalità tra la violazione della norma procedurale e la sanzione processuale applicata, considerando che la celerità del processo deve coniugarsi con la tutela primaria dei diritti dell'imputato.